Il “DL SOSTEGNI”, del 22 marzo 2021 n° 41, convertito in Legge, all’articolo 36-ter, comma 4, rivolge la propria attenzione ai “soggetti che offrono servizi sportivi”.
Nella norma viene sottolineata, in particolare, l’impossibilità sopravvenuta per gestori dei centri sportivi, derivante dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19, di erogare i servizi connessi ai contratti di abbonamento per l’accesso agli impianti.
In considerazione della particolare situazione, certamente non imputabile ai gestori, questi risultano assolti dalla responsabilità per i danni derivanti dal ritardo dell’adempimento finché perdura la situazione di impossibilità.
Per facilitare la ripresa delle attività, il DL SOSTEGNI conferisce ai gestori di impianti sportivi la facoltà di far recuperare ai propri fruitori l’abbonamento non usufruito scegliendo tra restituzione del denaro, consegna di un buono (voucher) di valore pari al credito vantato, o svolgimento di attività a distanza.
La scelta, quindi, è dei gestori e non degli iscritti.
Con la riapertura di tutti gli impianti al pubblico, auspicabilmente definitiva, l’ultima delle tre opzioni sarà probabilmente la meno proposta dai gestori.
Quanto alle altre due opzioni:
Come funziona il rimborso?
- ha ad oggetto solamente i corrispettivi di iscrizione ai corsi, mentre le quote associative (nelle A.S.D.), di iscrizione (nelle S.S.D.) o di tesseramento a Federazioni ed Enti di Promozione, per legge, non sono rimborsabili;
- la richiesta dev’essere inoltrata dall’utente interessato entro il termine di 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale (attualmente fissata per il 31 luglio 2021, salvo proroghe);
- non sono definite le modalità di rimborso, ma è preferibile che questo sia tracciabile, sia a fini fiscali, che ai fini della prova dell’avvenuto versamento.
Cos’è il voucher?
- È un buono del valore corrispondente al corrispettivo versato dall’utente per l’iscrizione ai servizi che il gestore non ha potuto erogare;
- È utilizzabile dall’utente, senza condizioni, presso la struttura entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
In vista della ripartenza delle attività, si suggerisce quindi ai gestori di adottare una delibera, tramite il proprio Consiglio direttivo, optando per il rimborso delle quote di iscrizione ai corsi non erogati, o per l’emissione dei voucher, comunicando ai propri iscritti la decisione.
Presumendo che l’emissione del voucher, finalizzato alla partecipazione ai nuovi corsi, sarà l’opzione prioritaria, sarà eventualmente possibile valutare di limitare le ipotesi di rimborso solo in presenza di particolari esigenze degli utenti, realmente impossibilitati a fruire nuovamente del servizio (ad es. per trasferimento in altra città).
Lo Studio rimane a disposizione per maggiori informazioni e per la predisposizione di un modello di voucher più adatto al caso concreto.
