Green Pass obbligatorio negli impianti sportivi – Le regole generali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto-Legge “Green Pass”, è stata prorogata la durata dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e introduce l’obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi, tra i quali quelli inerenti al settore sportivo.

Prendendo spunto dalle FAQ (qui il link) predisposte dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riassumiamo in questa breve guida le regole fondamentali.

A CHI SPETTA IL GREEN PASS?  

La certificazione verde può essere ottenuta nei seguenti casi:

  • dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
  • dopo aver completato il ciclo vaccinale
  • dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
  • dopo essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti

La certificazione verde è obbligatoria per tutte le strutture al chiuso,

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso,
  • centri culturali,
  • centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

AI fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia, ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, è consentito utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

La Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto, o per l’accesso alla reception del centro sportivo (ad es. per richiedere informazioni).

Per quanto riguarda le attività all’aperto, non è necessario esibire il Green Pass: In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi, non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, quello di indossare mascherina al chiuso (tranne durante la doccia e l’allenamento), misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento di 2 metri in palestra e 7 metri quadrati per ogni nuotatore in vasca, nonché ogni altra regola prevista dalle linee guida ministeriali.

Restano esentati da tale obbligo i minori fino a 12 anni e coloro che presentino idonea certificazione medica di esenzione.

Come controllare che i frequentatori dell’impianto sportivo abbiano il GP?

Il Governo ha reso disponibile una App, denominata “VerificaC19”, attraverso cui provvedere a scansionare i green pass ed a verificarne la regolarità (provvedimento della direzione generale del Ministero della Salute 28 giugno 2021).

L’App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet).

Di seguito i link per scaricare le app:

VerificaC19 (per dispositivi Android)

VerificaC19 (per iPhone)

È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

In riferimento al Decreto pubblicato in gazzetta Ufficiale, chiunque svolga un’attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso l’associazione, senza distinzione se all’aperto o al chiuso, deve essere in possesso di Green Pass. Il controllo avviene a campione da parte dal responsabile dell’associazione o da un suo incaricato.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, sia all’aperto che al chiuso, organizzati in regime di zona bianca o gialla, la presenza del pubblico è subordinata, anche in questo caso, al possesso del Green Pass.

La verifica del possesso della Certificazione verde dev’essere compiuta dai titolari o dai gestori dei servizi e delle attività, o ai loro delegati.

Cosa comporta la verifica in termini di trattamento dei dati?

Non deve essere fatta nessuna registrazione, pertanto rimane valida la compilazione dei registri presenza richiesti per determinate attività, con eventuale indicazione del giorno di verifica del Green Pass del socio/fruitore del servizio.

Chi deve conservare il Green Pass o copia del Tampone?

Obbligo di conservazione, nonché esibizione, è esclusivamente a cura del possessore del Green Pass che ne deve sempre avere copia in formato cartaceo o elettronico con sé.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la predisposizione degli atti interni, anche per i casi in cui la verifica venisse eseguita da soggetti diversi dal Presidente dell’Associazione o della Società (fonte AICS).

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