Spesso si sente parlare di qualcuno che ha subito una diffamazione a mezzo social network, quindi ci si domanda quali siano i rimedi giuridici esperibili quando si riceve un’offesa.
In un’epoca in cui le interazioni e gli scambi di opinioni sono resi ancor più fitti grazie (ed a causa) alle molte piattaforme online esistenti, dove gli haters ritengono di poter scrivere liberamente qualsiasi cosa sui social network, senza valutarne le conseguenze, questo tema risulta quanto mai attuale e spinoso.
L’Avv. Domenico Avati si è occupato di far luce sui molteplici aspetti giuridici.
REATI DI RIFERIMENTO
Una prima distinzione va fatta tra il delitto di ingiuria e quello di diffamazione.
L’ingiuria riguarda l’offesa diretta al destinatario e proferito alla sua presenza; qualora invece l’insulto all’onore sia effettuato in assenza del destinatario si parla di diffamazione.
Dal 2016 il reato di ingiuria previsto dall’ art. 594 del codice penale è stato oggetto di depenalizzazione, l’offesa ad una persona presente assumerà rilevanza esclusivamente sotto il profilo del risarcimento del danno all’onore mentre non sussiste consistenza sotto il profilo penalistico.
La diffamazione, invece, sta assumendo un ruolo sempre più imponente in relazione ai procedimenti che vengono instaurati, il delitto di cui all’art 595 c.p. è, di gran lunga, il più presente sulle scrivanie dei Procuratori della Repubblica.
Del tutto differente è, invece, il reato di calunnia per quanto nel linguaggio comune venga assimilato alla diffamazione: l’art. 368 c.p. punisce, infatti, la condotta di chi incolpa di un reato qualcuno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato.
LA DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL NETWORK
L’art. 595 c.p. prevede, al terzo comma, l’aggravante della diffamazione commessa con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.
È ormai pacifico che rientrino in questa ipotesi insulti ed improperi propagati attraverso social networks (gruppo Whatsapp, Facebook, mailing list etc.), in virtù della folta “platea” potenzialmente raggiungibile.
Il commento offensivo sotto un post di Facebook o in una chat di Whatsapp integra un vero e proprio reato, punibile con la pena da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a 516 euro.
QUALI INSULTI INTEGRANO IL REATO
Il reato di diffamazione è istantaneo, si realizza nel momento in cui viene posta in essere una condotta offensiva della reputazione altrui, comunicata a più persone in assenza dell’offeso. Ad ogni modo, è necessaria una valutazione “case to case”, che tenga conto, più che del tenore letterale, della reale portata offensiva delle parole e, ancor di più, del contesto in cui queste vengono pronunciate.
Il legislatore nel corso degli anni, si è trovato a dover “bilanciare” la tutela dei soggetti passivi colpiti da condotte diffamatorie con un’altra libertà, sancita costituzionalmente: quello della libera manifestazione del proprio pensiero.
Pertanto, l’ipotesi aggravata, si configura qualora siano travalicati i seguenti limiti:
- Rilevanza, il fatto narrato a mezzo stampa deve essere rilevante per chi legge;
- Verità, il fatto narrato o criticato deve rispondere al vero;
- Continenza, le espressioni utilizzate devono essere continenti, se “taglienti”, comunque moderate.
COSA FARE QUANDO SI VIENE DIFFAMATI
Il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. è procedibile a querela della persona offesa, che può, quindi, immediatamente segnalare all’autorità giudiziaria il reato commesso ai propri danni. La querela dovrà essere sporta entro tre mesi dal momento in cui il soggetto apprende di essere stato diffamato. In ogni caso, a prescindere dalla richiesta di condanna, può esperire un procedimento civile per far accertare di avere subito un danno e chiederne il risarcimento. La “strada civilistica” prevede:
- la mediazione obbligatoria, nel caso di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
- la negoziazione assistita obbligatoria, per somme non superiori a 50.000 euro, nel caso di diffamazione verbale.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE
Determinare in termini monetari una giusta “riparazione” non è, nel caso della diffamazione, operazione agevole.
I danni da diffamazione possono riguardare tanto la sfera morale e sociale, quanto quella patrimoniale della persona offesa.
Sul tema, merita menzione il contributo “paranormativo” del Tribunale di Milano, il cui Osservatorio Civile ha individuato, per la prima volta nel 2018, 5 “livelli” di gravità della condotta diffamante con le relative fasce inerenti al quantum del risarcimento.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il progressivo incremento degli utilizzatori dei social networks ha causato una mole esponenziale di querele afferenti a reati diffamatori, mettendo alla luce l’impreparazione del sistema giustizia ad assorbirne l’impatto.
Infatti, nella maggioranza dei casi, i procedimenti per diffamazione si concludono con pronunce di archiviazione per tenuità del fatto nella fase delle indagini preliminari: in poche parole sussiste un riconoscimento di responsabilità con contestuale previsione di non punibilità in relazione alla tenuità dell’offesa.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, la risposta del sistema penale alle offese ricevute non può che essere “l’ultima via da esperire”.
In conclusione, occorre sottolineare la rilevanza giuridica delle condotte diffamanti che possono portare ad un rilevante esborso risarcitorio per chi proferisce l’offesa, nonché il rischio di trovarsi di fronte ad un procedimento penale con tutti i rischi e le spese che questo comporta.
Occorre quindi, da una parte, una valutazione delle conseguenze del peso delle parole, quanto si scrive sui social, dall’altra la cognizione per l’offeso di avere a disposizione un ampio ventaglio di opzioni per azionare giuridicamente gli strumenti più idonei alla tutela della propria reputazione.
