Il risarcimento per ingiusta imputazione: una riforma che verrà applicata?

La L. 30 dicembre 2020 n. 178 (cd. legge di bilancio) ed il relativo decreto attuativo D.M. Giustizia 20 dicembre 2021, parrebbero rappresentare una rivoluzione del processo penale attraverso la risposta ad una domanda che spesso il cliente pone all’avvocato: se vengo assolto nel processo penale ho diritto ad un risarcimento? Le spese legali le devo comunque sostenere?

I Colleghi del reparto di Diritto penale dello Studio BST, Avv. Domenico Avati ed il Collaboratore Dott. Nicola Bellofatto, hanno analizzato a fondo la questione per fare chiarezza.

Prima dell’entrata in vigore della riforma inerente il risarcimento per ingiusta imputazione la risposta alla domanda era lapidaria: in caso di assoluzione non spettava alcun risarcimento e l’imputato assolto doveva comunque corrispondere gli onorari al proprio difensore (salvo in caso di ammissione al gratuito patrocino). La riforma in questione prevede un rimedio alle problematiche esposte tramite una figura ibrida, di natura non risarcitoria ma indennitaria, relativa esclusivamente alle spese di lite e limitata ai casi di assoluzione irrevocabile con formula piena intervenuta dopo l’ 1.1.2021. A copertura finanziaria, sono stati stanziati 8 milioni di euro per l’anno 2021, con la previsione di un tetto massimo di indennità pari a 10.500,00 €. Così, ipotizzando un risarcimento mediano di 5.250 €, ci sarebbero fondi per risarcire poco più di 1500 persone. La domanda iniziale sorge quindi più che lecita. Questa riforma, in concreto, troverà applicazione?

Presupposti

La rifusione delle spese di lite sostenute dall’imputato dichiarato innocente opera:

  •  per le sentenze divenute irrevocabili (quindi definitive, passate in giudicato in quanto non più impugnabili) dal 1° gennaio 2021;
  •  non per tutte le formule assolutorie previste dal codice di rito, ma solo con la c.d. formula piena se: “il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato.”. Invece, nel caso in cui“il fatto non è previsto dalla legge come reato”, il rimedio sarà attivabile purché la pronuncia non sia intervenuta a seguito di depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Discorso a parte vale per il non luogo a procedere pronunciato all’esito dell’udienza preliminare che, stando al tenore letterale dell’Art. 425 c.p.p. comma 1, rientrerebbe nel novero delle ipotesi contemplate al comma 1015 della Legge. Risulta esclusa, invece, l’ipotesi di archiviazione davanti al GIP di cui all’Art. 409 c.p.p.

Condizioni per il risarcimento da ingiusta imputazione

Le condizioni per il rimborso:

  • La domanda dev’essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile. Solo per le sentenze divenute irrevocabili nel 2021, le istanze potranno essere presentate dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022;
  • Per nessuna delle imputazioni deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  • L’imputato non deve aver beneficiato del gratuito patrocinio;
  • Non deve essere stata pronunciata la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
  • L’imputato non deve avere diritto alla restituzione delle spese da parte dell’ente da cui dipende (art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67).

Al ricorrere di queste condizioni, come stabilito all’ Art. 2 Comma 4 del decreto attuativo, ciascuna istanza di rimborso può essere accolta nel limite massimo di Euro 10.500,00. Sinteticamente, i parametri presi in considerazione per determinare il quantum del ristoro, saranno il maggior numero dei gradi di giudizio e la durata complessiva del processo al quale l’assolto è stato sottoposto. Pertanto, il predetto limite ha una funzione “normalizzatrice” tesa ad evitare disparità di trattamento tra le varie corti territoriali e, ancor di più, che il Fondo si esaurisca repentinamente.

Modalità di accesso al Fondo

L’Art. 3 del decreto attuativo disciplina la richiesta di accesso al Fondo, da effettuarsi tramite piattaforma telematica accessibile, per chi in possesso dell’identità digitale SPID di II livello, dal sito giustizia.it. Sebbene la norma prescriva una domanda da presentarsi personalmente da parte dell’imputato desta qualche perplessità, data la natura prettamente tecnica degli allegati da riprodurre, che il cittadino vi possa riuscire in assenza di un ausilio legale.

Considerazioni conclusive

Per quanto la riforma rappresenti un importante segnale di sensibilità giuridica da parte del Legislatore, in linea con quanto già previsto in ordinamenti come quello spagnolo o tedesco, è indubbia la presenza di angoli ciechi sui quali solo le prime decisioni potranno far luce.

Il procedimento di liquidazione presuppone la conoscenza del fascicolo processuale, ma la novella nulla dispone circa la competenza a decidere sulla domanda di rimborso. Silenzio superabile, a parere di chi scrive, assegnando la domanda di rimborso al Magistrato che per ultimo si è pronunciato sulla vicenda.

Inoltre, la durata del procedimento come criterio preferenziale di valutazione delle istanze sarebbe di per sé poco significativo o perfino fallace, qualora dipenda da un comportamento processuale dell’imputato. Pertanto, laddove il Fondo stanziato risulti insufficiente, situazioni parimenti meritevoli riceverebbero trattamenti processuali differenti e l’imputato, poi assolto con formula piena, si ritroverebbe a subire per ben due volte gli effetti di una giustizia ingiusta.

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