L’avviso d’iscrizione a Ruolo ex art. 543 c.p.c.

Con la novella di cui alla L. 26 novembre 2021, n. 206, è stato introdotto nell’ambito dei procedimenti esecutivi presso terzi l’ulteriore adempimento, in capo al creditore procedente, della notifica dell’avviso d’iscrizione a Ruolo.

All’esito positivo delle notifiche, al debitore ed ai terzi, dell’atto di pignoramento e ricevute da questi ultimi le dichiarazioni obbligatorie, se il creditore ritiene di voler procedere con l’iscrizione a Ruolo della procedura esecutiva avanti il Tribunale competente, è onerato a notificare l’avviso d’iscrizione a Ruolo, contenente i dati del procedimento e la data effettiva dell’udienza, al debitore ed ai terzi con cui intende proseguire il giudizio.

Si sono alternate, negli ultimi mesi, diverse interpretazioni sulla portata pratica di tale obbligo, che risulta essere condizione essenziale per l’efficacia dell’intera procedura.

Dopo un primo periodo, nel quale si era ritenuto che l’avviso d’iscrizione a Ruolo dovesse essere notificato esclusivamente tramite l’U.n.e.p. competente, quale atto dell’esecuzione, il Consiglio Nazionale Forense del 29 settembre 2022 ha evidenziato che “l’avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal “funzionario UNEP/ufficiale giudiziario”: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del “creditore” e poi versarsi agli atti del processo.”

Il 2 dicembre è intervenuto finalmente il parere autentico del Ministero, stabilendo che quelli previsti ex art 543 c.p.c. sono: ” […] adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato. A tal fine, l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia di lavoro).”

Ad avviso di chi scrive, tale impostazione appare la più sensata, considerati i tempi stretti per procedere con tale ulteriore notifica e gli ulteriori costi che ne derivano.

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