CONTESTAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI AI DIPENDENTI

Riprendendo il discorso di un precedente articolo circa la forma delle comunicazioni ai lavoratori e la loro efficacia, il presente contributo mira a fornire una esposizione più approfondita sul perfezionamento delle notifiche, a mezzo raccomandata, delle comunicazioni ai dipendenti ai fini della loro validità, con particolare riferimento alle contestazioni e le sanzioni disciplinari.

Come noto e previsto dall’art. 7, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori, la contestazione di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve avvenire per iscritto.

Il requisito della forma scritta, con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione, è considerato imprescindibile sia per esigenze di certezza e di immutabilità, sia per fissare il termine per l’applicazione della sanzione disciplinare (Vd. ex plur. Cass. 21 giugno 1988 n. 4240), stante la sussistenza di termini consecutivi in cui il lavoratore deve fornire le proprie giustificazioni e, successivamente, la presa di posizione in merito alle stesse da parte del datore.

Tuttavia, oltre alla forma scritta, la legge non indica le modalità di consegna della comunicazione al lavoratore. Per la Cassazione è infatti sufficiente e legittima una consegna dell’atto scritto operata da persona incaricata dal datore di lavoro la quale potrà fornire, tramite testimonianza, la prova dell’avvenuta contestazione (Cass. 10 giugno 1988 n. 3716).

In particolare, i Giudici di Legittimità hanno avuto modo di spiegare che, se il datore di lavoro intende consegnare a mani al lavoratore la lettera contenente il provvedimento disciplinare ed egli si rifiuta di riceverla, occorre procedere alla sua lettura o informare sommariamente il dipendente del contenuto della stessa (Vd. Cass. 14 marzo 2019, n. 7306). 

Quando tuttavia le lettere di contestazione o di irrogazione delle sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento, vengono inviate al lavoratore tramite raccomandata, vale la presunzione di conoscenza prevista dal codice civile (art. 1335 c.c.) per gli atti unilaterali c.d. “recettizi”, i quali si presumono conosciuti una volta giunti all’indirizzo del destinatario, a prescindere da un eventuale rifiuto dello stesso di riceverli (Cass. 6 novembre 2015, n. 22717; Cass. 25 marzo 2013 n. 7390; Cass. 3 novembre 2008 n. 26390).

A tale riguardo, la giurisprudenza di merito si è talvolta spinta oltre affermando per esempio che, “Il datore di lavoro che intenda sollevare contestazioni scritte al dipendente deve inviare la relativa lettera di contestazione disciplinare alla residenza effettiva del lavoratore, restando irrilevante che l’invio non si sia perfezionato in quanto avvenuto all’indirizzo comunicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, sia stato successivamente modificato senza comunicazione di variazione di residenza e/o domicilio” (Trib. Parma, 18 febbraio 2019, n. 383).

Inoltre, sebbene non vi sia bisogno di specificarlo e “seppure non esista un obbligo od onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia ed in qualunque situazione”, la Cassazione hachiarito che “deve tuttavia ritenersi ingiustificato il rifiuto del lavoratore subordinato di ricevere, dal proprio datore di lavoro, o da un suo delegato, comunicazioni, anche formali, sul posto e durante l’orario di lavoro, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti. Ne consegue che anche ai sensi dell’art. 1335 c.c., il rifiuto del destinatario di ricevere un atto unilaterale recettizio comporta che la comunicazione debba ritenersi avvenuta in modo corretto, in quanto regolarmente giunta a quello che, al momento, era l’indirizzo dello stesso” (Cass. 3 novembre 2008, n. 26390. In termini, Trib. Milano, 5 gennaio 2001).

Analogo principio è stato espresso in tema di licenziamento dalla Suprema Corte, secondo cui “un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto – ai sensi dell’art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all’indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario” (Cass. 28 settembre 2018 n. 23589. In termini, Cass. 2 novembre 2016, n. 22311; Cass. 15 dicembre 2009, n. 26241; Cass. 24 aprile 2003, n. 6527).

Invero, secondo la Suprema Corte, “La prova dell’avvenuta previa contestazione dell’addebito da parte del datore di lavoro al fine della successiva irrogazione di una sanzione disciplinare al lavoratore può, in mancanza di specifiche prescrizioni, essere fornita dal datore di lavoro con qualunque mezzo, tenendo conto che – nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata a mezzo del servizio postale – è sufficiente a tal fine la prova dell’avvenuto avviso, all’indirizzo del lavoratore destinatario, della giacenza del plico postale, quale risultante dall’annotazione apposta su questo stesso” (Cass. 10 novembre 1990, n. 10853; Cass. 30 luglio 2019 n. 20519).

In sostanza, gli atti unilaterali recettizi, quali lettere di contestazione e di irrogazione dei provvedimenti disciplinari, si presumono conosciuti dal lavoratore nel momento in cui la lettera contenente il provvedimento gli viene recapitata e, da tale momento, produce i suoi effetti: per provare dunque tale circostanza, è necessario produrre copia dell’avviso di giacenza.

Per quanto riguarda l’idoneità a dimostrare la consegna della raccomandata delle notizie ricavabili dal sito Internet delle Poste italiane (c.d. “dove-quando”), non si rinvengono precedenti giurisprudenziali, trattandosi di un sistema informativo relativamente “nuovo” – non solo sotto il profilo temporale – che dovrà essere elaborato dalla giurisprudenza. Si ritiene comunque che, allo stato attuale, la stampa della pagina con i dati di consegna potrebbe comunque avallare la prova fornita con la ricevuta di spedizione.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti da parte di aziende e privati, restiamo a disposizione ai contatti di Studio.

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