UN PRIMO APPROCCIO AD UN ISTITUTO IN COSTANTE DIVENIRE
Probabilmente non tutti sanno che da più di 20 anni anche le persone giuridiche, oltre alle persone fisiche, possono essere chiamate a rispondere per la commissione di un reato. In determinati casi, a seguito di un illecito penale, alla responsabilità del soggetto fisico (si pensi alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio) si accosterà anche la responsabilità, sotto il profilo penale, del soggetto giuridico (ad esempio quella della società).
Il Legislatore italiano, infatti, con il D.lgs. n.231 del 2001 ha introdotto una responsabilità ibrida amministrativo / penale per le persone giuridiche che, in occasione di determinati illeciti commessi da persone fisiche a vantaggio o nell’interesse della società, potranno essere chiamate a rispondere davanti al giudice penale della commissione di un reato.
Prima di analizzare i presupposti alla base della responsabilità dell’ente occorre soffermarsi sulle sanzioni per comprendere la portata dell’istituto. La persona giuridica non può essere punita con una pena detentiva ma le sanzioni economiche ed interdittive, conseguenti agli illeciti dipendenti da reato sono, comunque, decisamente afflittive.
Le sanzioni applicabili agli enti
La sanzione economica viene sempre applicata in caso di condanna dell’ente ed è calcolata secondo il meccanismo delle quote, con un edittale minimo non inferiore a 100 ed uno massimo superiore a 1.000. Le quote delle sanzioni non hanno affinità con le quote sociali ma rappresentano dei valori che permettono di graduare la sanzione in base alla gravità del fatto, alle dimensioni dell’ente, alle attività espletate per eliminare le conseguenze del reato, etc. i valori delle quote variano da un minimo di 258 € ad un massimo 1.590,00 € (la sanzione massima può quindi superare il milione e mezzo di euro mentre la minima non potrà essere inferiore a euro 10.329,14).
Le altre sanzioni sono quelle interdittive (che rendono impossibile lo svolgimento dell’attività per un dato arco temporale); la confisca e la pubblicazione della sentenza.
Quando l’ente risponde per il reato (i presupposti)
- Commissione di uno dei “reati presupposto” individuato dagli artt. 24 e ss. del Dlgs 231; infatti non tutti i reati sono alla base della responsabilità della persona giuridica; nel corso degli anni, tuttavia, il novero dei reati presupposto è stato costantemente aggiornamento (i maggiormente rilevanti sono: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di ambiente, societari, informatici, tributari, contro la p.a).
- Il reato deve essere stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.
- Il reato deve essere stato commesso nell’interesse o vantaggio della società e non nell’interesse esclusivo del soggetto che lo ha commesso o di terzi.
L’importanza dell’adozione di un modello organizzativo
Ai sensi dell’art.6 del dlgs 231 l’ente si può liberare dall’addebito della responsabilità penale se prova:
– Che l’organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. modello 231);
– che il compito di vigilare sul funzionamento e sul l’osservanza dei modelli nonché quello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
– che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
– che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.
L’ente dovrà, quindi, nominare un professionista che rediga in modello in base alla realtà effettiva nella quale questo verrà adottato ed alla luce delle esigenze del contesto specifico. Si dovrà, quindi, procedere alla valutazione dei rischi e delle azioni da porre in essere per prevenirli, alla previsione una formazione idonea e di un sistema disciplinare effettivo. Tale modello andrà, altresì, aggiornato in base ai mutamenti normativi o qualora non si riveli efficace.
Il controllo sull’applicazione del modello andrà fatto da un organismo di vigilanza (monocratico o collegiale in base alle dimensioni dell’azienda ed all’ampiezza del ventaglio dei rischi) che dovrà verificare che lo stesso sia efficace ed efficacemente attuato e prevedere le contromisure in caso non lo sia.
Il modello “ex post“
Il modello 231 può essere anche adottato ex post, ossia dopo la contestazione da parte della procura della responsabilità penale della società. L’adozione del modello, che dovrà avvenire prima dell’apertura del dibattimento, permetterà di ridurre le sanzioni pecuniarie e/o eliminare quelle interdittive. Ad ogni modo il modello così attuato dovrà egualmente dimostrarsi idoneo ed efficace per potere ottenere l’efficacia a livello di trattamento sanzionatorio.
In chiusura, si può certamente valutare come sempre più spesso le procure italiane stiano contestando la responsabilità penale alle società e di fronte al rischio di sanzioni economiche molto elevate nonché di sanzioni interdittive che possono fermare il ciclo dell’attività, si rivela fondamentale, specialmente nelle dimensioni più strutturate ed in quelle dove sussistono maggiori rischi, la predisposizione di un modello organizzativo idoneo ad evitare la commissione degli illeciti.
Per ogni ulteriore approfondimento, o per una consulenza strutturata, è possibile prendere contatto con l’Avv. Domenico Avati all’indirizzo mail info@studiolegalebst.com
