Il d.lgs. n. 28 del 2015 ha inserito la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis nel codice penale. È un istituto deflattivo della giustizia penale: con tale norma viene affidata al giudice la possibilità di escludere la rilevanza penale di quei fatti che, sebbene tipici ed offensivi, presentano una particolare tenuità da non giustificare l’applicazione di qualsiasi sanzione penale. L’istituto consente al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento.
Quali sono i presupposti di applicazione?
Anzitutto, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sino al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma “Cartabia”), poteva essere applicata ai reati per i quali fosse prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione. La riforma “Cartabia” ha eliminato il riferimento al massimo edittale, prevedendo l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Si è sottolineato che sarebbe stato più corretto far riferimento al minimo edittale, in linea con quanto già previsto dalla Corte Cost. con sentenza n. 156/2020 (in tema di ricettazione di lieve entità, la Corte afferma l’incostituzionalità dell’art. 131 bis c.p. “nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena”).
In secondo luogo, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non è abituale.
Quando l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità del fatto?
Quando l’autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, od abbia adoperato sevizie, o profittando delle condizioni di minorata difesa della vittima ovvero, sebbene non volute, siano conseguite dalla condotta morte o lesioni gravissime.
Quando il comportamento è abituale?
Nel caso in cui l’autore sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati della stessa indole, anche qualora ciascun reato in sé considerato sia di particolare tenuità.
Quando può essere declarata la “particolare tenuità del fatto”?
La declaratoria della tenuità del fatto nel corso del procedimento sarà effettuata con le forme previste per la decisione che chiude la fase nella quale il giudice è chiamato a pronunciarsi:
- in quanto conserva un interesse ad una pronuncia maggiormente favorevole, quale un’assoluzione nel merito, posto che la pronuncia di particolare tenuità postula l’accertamento del fatto e la sua attribuzione all’indagato od imputato quale autore;
Ulteriori effetti?
La sentenza ex art. 131 bis c.p. viene iscritta nel casellario giudiziario (c.d. ad uso interno: non è riportato in quello a richiesta dei privati e della pubblica amministrazione) così come viene iscritto anche il decreto di archiviazione.
Deducibilità e rilevabilità della questione sopravvenuta nel giudizio di legittimità (Cass. Pen., sezione IV, Sentenza n. 9466 ud. 15/02/2023 – deposito del 07/03/2023).
L’articolo 131 bis c.p., come novellato dalla Riforma Cartabia, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente, in ossequio al principio della retroattività della norma più favorevole al reo (art. 2 comma 4 c.p.).
Un caso recente (Cassazione Penale, sezione IV, 7.03.23, n. 9465/2023)
Il caso riguardava una condanna a mesi quattro di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in ordine al reato di cui all’art. 189, comma 6, dlgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
L’imputato era stato ritenuto responsabile perché, dopo aver tamponato alla guida della sua autovettura altra auto, ed aver cagionato, al passeggero che viaggiava su tale ultima auto, lesioni personali giudicate guaribili in tre giorni, si era allontanato senza prestare soccorso e si era dato alla fuga.
La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 9465 del 2023, ha affermato che in merito al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. “il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., comma 1, c.p. (e a seguito della entrata in vigore del dlgs n.150/2022, a decorrere dal 30 Dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162/2022, anche della condotta susseguente al reato), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti”.
Pertanto, in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità non basta un generico riferimento alla gravità dei fatti, contraddetto, nel caso in esame, dalla indicazione della durata della malattia conseguente alle lesioni (solo tre giorni) e dalla irrogazione della pena nel minimo edittale. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo esame su tale punto.
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