Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 149/2022, attuativo della Legge Delega n. 206/2021 che, nell’ambito di un generale intervento di riforma del processo civile, svolto nell’ottica del perseguimento della semplificazione, speditezza e razionalizzazione della tutela giurisdizionale, introduce anche alla disciplina delle controversie di lavoro una serie di modifiche tra le quali spicca l’art. 9 del suddetto D.Lgs. n. 149/2022 che, inserendo l’art. 2-ter al D.Lgs. n. 132/2014, ha previsto la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita pure nelle controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c.
Tale strumento andrà quindi ad affiancare le altre procedure in “sede protetta”, che si svolgono normalmente presso le Associazioni Sindacali e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, superando quella concezione secondo cui solo le sedi c.d. “protette” – in quanto caratterizzate dalla necessaria presenza di soggetti qualificati come rappresentanti sindacali o funzionari ministeriali che svolgono un controllo formale della legittimità delle condizioni pattuite negli accordi – possono garantire la volontà e consapevolezza del lavoratore, considerato “parte debole” del rapporto, di prestare il proprio consenso alla transazione.
Attraverso la negoziazione assistita le parti, assistite e supportate dai propri legali o dai consulenti del lavoro, potranno quindi concludere accordi per la risoluzione stragiudiziale di controversie di lavoro senza che questi possano essere più impugnati in alcuna sede, regolando definitivamente i rapporti ed eliminando il rischio di successive pendenze giudiziarie.
Infatti, gli aspetti principali di detto strumento sono:
- l’assistenza obbligatoria di professionisti che, come anticipato, possono essere o avvocati o consulenti del lavoro;
- l’equiparazione dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione a quelli raggiunti in sede protetta e, pertanto, la sua idoneità a costituire titolo esecutivo in caso di mancata o parziale ottemperanza;
- l’applicabilità all’accordo raggiunto in sede di negoziazione dell’art. 2113, comma 4, c.c., che prescrive l’impugnabilità delle rinunzie e delle transazioni entro il termine di sei mesi;
- l’obbligo, posto a carico delle parti, di trasmettere entro dieci giorni l’accordo raggiunto ad uno degli organismi deputati ala certificazione dei contratti di lavoro previsti dall’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 (ossia Direzioni provinciali del Lavoro, Enti bilaterali, università, ecc.).
Inoltre, a differenza di altre tipologie di controversie, la negoziazione assistita in materia di lavoro non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la quale potrà sempre essere proposta direttamente senza esperire preventivamente alcuno strumento conciliativo.
L’introduzione di questo strumento, in definitiva, potrebbe costituire la soluzione ideale in numerose circostanze, ossia in quei casi in cui è necessario raggiungere in tempi rapidi e certi un accordo stragiudiziale senza il necessario “filtro” delle Associazioni Sindacali o dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che, da sempre, rischia di ritardare, con conseguenze anche in ordine ad eventuali ripensamenti delle parti, la soluzione stragiudiziale della lite.
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