GUIDA PRATICA ALLA ROTTAMAZIONE – QUATER

Il nostro Collega Tommaso Tartarini, specializzato in materia di Crisi d’impresa e da sovraindebitamento, ci fornisce un breve ma efficace schema sul funzionamento della nuova misura per la Rottamazione degli atti impositivi.

Nella Legge di bilancio 2023 trova posto la rottamazione-quater: una nuova edizione dello strumento di pace fiscale che prende il nome di rottamazione delle cartelle. Questa volta però il Governo ha deciso di dare più sostanza alla misura, ammettendo la definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate riscossione (ai tempi Equitalia), nel periodo che va dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. L’ultima rottamazione, art.3 del DL 119/2018, si fermava al 31 dicembre 2017. La novità non è solo il diverso orizzonte temporale di riferimento, ma anche i vantaggi riservati a chi aderisce alla rottamazione in termini di importi da versare.

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato il portale con la domanda on line di adesione alla Definizione agevolata. La domanda può essere presentata accedendo in area riservata tramite credenziali (SPID, CNS, o CIE) oppure in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

E’ peraltro disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procedura per richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei debiti che rientrano nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater). Il prospetto può essere richiesto sia dal contribuente che dagli intermediari. E’ possibile quindi conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione dell’istanza, gli esborsi necessari per chiudere le pendenze con il Fisco.

La Rottamazione-quater trova posto all’art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023); si tratta del nuovo strumento di Pace Fiscale per rottamare:

  • le cartelle di pagamento
  • gli accertamenti esecutivi
  • gli avvisi di addebito INPS

tutti inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, delle spese e delle sanzioni amministrative.

Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La Legge di Bilancio per il 2023 consente inoltre anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo.

Possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dall’elevato numero di accessi.

L’agente della riscossione fornirà nell’area riservata del sito internet l’elenco dei carichi definibili tramite rottamazione. Si terrà conto delle precedenti rottamazioni, degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Ricapitolando le scadenze per la rottamazione-quater sono:

  • istanza di adesione entro il 30 aprile 2023 utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori aderenti il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,
  • il 31 luglio 2023 avviene il pagamento della somma in unica soluzione (rata unica) oppure della prima rata (pagamento in 18 rate);
  • il 30 novembre 2023 versamento della seconda rata.

Di seguito invece vediamo le scadenze successive per chi opta per il pagamento rateale in 18 rate.

I pagamenti rateali avvengono con applicazione degli interessi nella misura del 2% annuo. Gli importi dovuti ai fini della rottamazione-quater, potranno quindi essere versati in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate, di cui le prime due, pari ognuna al 10% del totale dovuto, con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023.

Le rate rimanenti potranno essere versate in 4 anni; si tratterà di versare quattro rate annuali alle seguenti scadenze a partire dal 2024: 28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre.

Si decade dalla rottamazione, in caso di tardivo, carente o omesso pagamento di una sola rata del piano di rateazione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore (come previsto nella comunicazione di adesione);
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di accettazione della adesione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.                               

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale necessità.

Studio Legale BST

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