Il ‘Metaverso’ potrebbe sintetizzarsi come il luogo in cui il reale incontra il virtuale e viceversa.
Diamo quindi un primo sguardo a questo tema, ritenendo possa risultare di particolare ed attuale interesse – magari per ora solo latente – per i Clienti privati che per le aziende, comprendere le dinamiche e le potenziali nuove opportunità di questo mondo virtuale: i soggetti privati potrebbero, presto o tardi, trovarsi a concludere acquisti di beni, mentre le aziende potrebbero in futuro essere interessati a presentare o vendere i propri prodotti, anche al di fuori dei confini fisici.
Pur trattandosi di una sorta di universo parallelo, le dinamiche che si incontrano non sono più confinate al mondo del gaming, anzi sono quanto mai concrete e produttive di effetti nel mondo “in carne ed ossa”.
È ancora imponderabile quello che sarà l’effettivo sviluppo ed il successo delle piattaforme su cui sono stati creati i vari metaversi ad oggi esistenti, ma le opportunità di business dagli stessi fornite stanno già da qualche tempo attraendo forti investimenti.
Basti pensare agli attuali piani industriali delle più grandi compagnie high-tech verso esperienze virtuali sempre più immersive e coinvolgenti (es. realtà virtuale, realtà aumentata, interoperabilità dei sistemi, etc.).
Il campo di applicazione più immediato è, ad esempio, quello dell’e-commerce di prodotti, reali o virtuali, dove poter fornire ai clienti una migliore esperienza prima dell’acquisto.
Il periodo di pandemia globale ha certamente favorito uno sviluppo in questo senso: alcuni tra i principali brand di moda, ad esempio, hanno iniziato ad investire nel cosiddetto “fashion tech”, creando eventi con passerelle virtuali per sfilate o spazi 3D per presentare nuovi prodotti.
Si pensa quindi che il Metaverso possa diventare un metodo di connessione e gestione del cliente nuovo e innovativo nel campo della consumer experience, grazie al quale possano essere creati negozi virtuali che permettano di testare i prodotti prima dell’acquisto.
Le parole chiave
Le parole chiave di questo sistema sono ‘blockchain’, ‘token’ e ‘smart contract’:
BLOCKCHAIN: la c.d. catena di blocchi, è un registro digitale diviso in blocchi, immutabile, la cui integrità è garantita dalla crittografia. Le caratteristiche di questo sistema sono la digitalizzazione dei dati, decentralizzazione, disintermediazione, tracciabilità dei trasferimenti, la trasparenza/verificabilità, immutabilità del registro e programmabilità dei trasferimenti. Tale sistema dovrebbe garantire la trasparenza delle transazioni, ponendosi come alternativa, in termini di sicurezza, affidabilità, trasparenza e costi, alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, intermediari di pagamento, ecc.).
TOKEN: Praticamente tutti i beni, o asset, possono essere “tokenizzati”, ovvero trasformati nei c.d. “non fungible tokens” (NFT), beni digitali unici, insostituibili e non intercambiabili, che possono essere archiviati e scambiati in modo libero e sicuro come attualmente avviene per le criptovalute.
Il token è definito come un insieme di informazioni digitali – all’interno di una blockchain – che conferiscono un diritto di proprietà a un determinato soggetto. Si tratta, in sostanza, di una conversione dei diritti di un bene in un token digitale (spesso traducibile in un link, ad esepmpio) registrato su una blockchain, dove il bene reale e il token sono collegati da uno smart contract (contratto intelligente).
SMART CONTRACT: si tratta di una tipologia di contratto che si attiva in modo automatico, senza necessità di intermediari o, in generale, di un’interazione umana. Non solo definiscono i termini di un contratto, ma li fanno rispettare automaticamente. Un’applicazione pratica, per portare un esempio concreto, è lo smart contract ideato nel mondo della musica, che paga automaticamente gli artisti al passaggio dei rispettivi pezzi su una specifica piattaforma.
E’ da subito evidente che le aziende ed i privati che stanno, via via, investendo nei mondi virtuali si aspettano dei considerevoli ritorni: come sopra accennato, dai Marchi della moda che hanno creato le proprie collezioni virtuali, altri hanno acquisito terreni e immobili virtuali, altri ancora hanno creato o compravenduto opere d’arte n.f.t., o investito nella finanza decentralizzata (DeFi).
Negozi giuridici (compravendite, contratti di locazione, comodato, ecc.) aventi ad oggetto beni intangibili, ma dagli effetti assolutamente reali e di non poco conto, considerati i valori di scambio di cui si sta sentendo parlare.
La molteplicità di esperienze fruibili nel Metaverso dovrebbe garantire la crescita di un’economia parallela e integrata con il mercato già esistente, anche se, visti i dubbi sulla durata e sui possibili effetti nel mondo reale, occorre per ora tenere i piedi per terra.
I risvolti giuridici
E’ opportuno, quindi, iniziare ad interrogarsi seriamente sui risvolti giuridici ed etici legati all’avvento di questa nuova dimensione.
Per come è strutturata la blokchain, una delle possibili criticità dal lato giuridico che subito si incontrano, è l’assenza di una vera e propria governance centralizzata: sebbene l’assenza di un controllo dall’alto, da parte dei creatori delle diverse piattaforme, sia per certi versi il punto di forza del sistema Metaverso, ad oggi rappresenta ancora forti incognite, sul piano del diritto applicabile dagli smart contracts.
Possiamo aspettarci di dover affrontare, in futuro, numerose questioni relative al trattamento dei dati, alla tutela della proprietà intellettuale ed industriale, al mancato rispetto dei termini del contratto, concorrenza sleale, sino ai casi più gravi di cybercrime, con particolare riferimento ai reati contro la persona e contro il patrimonio.
Dai dati assunti sino a questo momento, si possono individuare due tipologie di illeciti: la prima riguarda i reati, introdotti con la legge del 23 dicembre 1993, n. 547, necessariamente legati a strumenti informatici o telematici (ad esempio la frode informatica ex 640-ter c.p., l’accesso abusivo ad un sistema informatico ex 615-ter c.p. ecc.); la seconda riguarda ogni reato che può essere commesso anche mediante i predetti mezzi (ad esempio la diffamazione, la truffa, lo stalking, la pornografia minorile ecc.)
E’ bene precisare tuttavia che i contratti intelligenti non sono una novità da associare necessariamente alla blockchain; essi sono stati oggetto di sperimentazione già negli anni ’90 e sono stati ideati ben prima (intorno agli anni ’70), e hanno una loro specifica dimensione a prescindere dalla blockchain. Questa nuova applicazione ha tuttavia permesso e sta permettendo di avere quelle garanzie di trust, fiducia, affidabilità e sicurezza che nel passato erano necessariamente delegate a una figura “terza”.
Gli esperti nel campo IoT affermano che gli smart contracts aiutano a scambiare denaro, proprietà, titoli azionari o qualsiasi altra cosa di valore in modo trasparente, senza conflitti e senza il bisogno di rivolgersi ad un intermediario.
L’evoluzione normativa in ambito EU
Il metaverso pone dunque problemi di assoluta rilevanza giuridica in un contesto, però, meno “improvvisato” rispetto al passato.
Diversamente dai primi anni 2000, oggi abbiamo un framework legale decisamente più maturo e complesso composto da 4 proposte di grande rilievo sotto il profilo dell’attenzione ai diritti fondamentali:
• Proposta di Regolamento 238/2018 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online;
• Proposta Regolamento 850/2020 relativo a un mercato unico dei servizi digitali;
• Proposta di Regolamento 842/2020 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale;
• Proposta di Regolamento 106/2020 relativo a regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI).
Le prime tre proposte puntano ad una maggiore responsabilizzazione del provider anche attraverso sistemi di Alternative Dispute Resolution approvati da Autorità di Controllo, mentre la quarta è una normativa futuristica che si pone l’ambizioso obiettivo di regolamentare l’intelligenza artificiale.
Più specificamente, il regolamento classifica i prodotti che utilizzano, completamente o parzialmente, il software AI in base al rischio di impatto negativo su diritti fondamentali, quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il diritto alla non discriminazione, la protezione dei dati e la salute e la sicurezza.
Più il prodotto è suscettibile di mettere in pericolo questi diritti, più severe sono le misure adottate per eliminare o mitigare l’impatto negativo sui diritti fondamentali.
Come contemperare nuove opportunità di business e vecchi rischi
Come sempre nel diritto delle nuove tecnologie, il fattore tempo è davvero fondamentale e speriamo che questa volta il diritto non arrivi troppo tardi, ma riesca ad anticipare gli adverse effect di questo nuovo mondo.
Molti attori del settore legale si pongono, legittimamente, numerose domande: chi deve formulare le leggi valide nel Metaverso? Chi deve farle rispettare?
Il forte carattere internazionale, la presenza di numerosi attori portatori di interessi diversi e la multidimensionalità (la convergenza tra mondo fisico e virtuale) sono tutti elementi che rendono complesso formulare un quadro delle responsabilità e dei doveri a cui sono tenuti gli utenti del Metaverso. L’incertezza in termini di governabilità potrebbe mettere a rischio giocoforza la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti che operano in questa nuova dimensione.
Noi tuttavia riteniamo che, come ogni nuova opportunità, non si possa restare del tutto indifferenti all’ipotesi di orientare il proprio business anche nel metaverso, pur mantenendo sempre una giusta dose di attenzione.
Sarebbe bene evitare di incappare nelle problematiche tipiche delle transazioni online, connesse al cybercrime (quali il databreach, le truffe, il money-laundering) e, in ganerale, al mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti conclusi tramite questo sistema innovativo.
Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione di privati ed aziende che volessero approcciarsi al Metaverso, per affiancarli ed assisterli nella predisposizione di nuovi piani di business e nelle transazioni online tramite smart contracts.
